Ripresa delle attività: Certificazioni e attestazioni

COVID-19: ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI MEDICHE DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 


Si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio delle certificazioni mediche. 

Si puntualizza che la documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi:

- ATTESTATO: che è il documento che il pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale rilascia per dichiarare una condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto.

- CERTIFICAZIONE: che è il documento che il pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale rilascia per attestare una condizione clinica dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid-19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso. Occorre per il rientro a scuola per assenza per malattia non riconducibile al virus.

Il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe, è obbligatorio:

1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei
servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia (dopo 4 giorni di assenza);

2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo assenza (art. 42, D.P.R.
n. 1518 del 22/12/1967) - (dopo 6 giorni di assenza).

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia.

Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia.


Pertanto

All’apertura dell’anno scolastico e/o alla ripresa dell’attività didattica dopo periodo di chiusura, NON è previsto il certificato medico di ammissione e/o rientro per le scuole di ogni ordine e grado della Campania, e per i  servizi educativi dell’infanzia;

in caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000).

 

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